La valutazione a Roma
La Congregazione delle Cause dei Santi valuta tutto il materiale ricevuto in un processo diviso in quattro fasi, come quello diocesano, e se ritenuto necessario, richiede o conduce ulteriori investigazioni.
L'obiettivo principale di ogni causa di canonizzazione è quello di conoscere la verità completa perché il Papa, in quanto giudice supremo, in base all'opinione presentatagli dalla Congregazione, possa prendere una decisione ponderata sulla santità o sul martirio, sui miracoli richiesti e sulla beatificazione o canonizzazione del candidato.
1. Fase preliminare: compiti relativi alla ricezione degli atti e all'esame formale del processo diocesano
Il promotore della causa in quanto attore rimane lo stesso, ma deve nominare un nuovo postulatore per la fase romana, un postulatore che è residente nella Città Eterna ed è disponibile per la Congregazione in qualsiasi momento. È lui che deve chiedere la ricezione della documentazione dell'inchiesta e l'apertura ufficiale degli atti sigillati del processo diocesano. Dopo l'esame formale e l'eventuale completamento della documentazione il Congresso ordinario della Congregazione riconosce la legittimità dell'inchiesta diocesana per mezzo di un decreto separato.
2. L'esame del contenuto (completamento) degli atti e la preparazione del dossier della sintesi della causa (la stesura della cosiddetta «Positio»)
A Roma spetta al Relatore coordinare il lavoro degli storici ed assicurare che la Positio, cioè la sintesi fatta a Roma della documentazione dell'inchiesta diocesana, contenga tutto ciò che è indispensabile perché la Congregazione possa valutarla e prendere una decisione in modo fondato. Il nome della «Positio» deriva dal fatto che è di misura più piccola degli atti composti di centinaia o migliaia di pagine (che possono essere conservati soltanto in scatole) e perciò può essere posta sul tavolo.
3. La valutazione della «Positio» (decisioni dei Consultori storici, teologi e della Congregazione)
In tutte le cause antiche e nelle cause nuove per le quali la Congregazione lo ritiene necessario, la Positio viene valutata prima dai Consultori storici che esprimono il loro voto scritto e lo allegano alla Positio. Poi segue la discussione nel cosiddetto congresso specifico, nel corso del quale, otto teologi prendono una decisione a maggioranza qualificata sulla fondatezza della fama di santità o martirio e sulla dimostrazione dell'eroicità delle virtù o del martirio.
Questi sono i due punti principali di ogni processo di canonizzazione. I Consultori teologi esprimono il loro voto in dettaglio e per iscritto perché il Promotore della fede (previamente chiamato «l'avvocato del diavolo») possa presentare la documentazione peritale più dettagliata possibile al Congresso ordinario dei Padri Cardinali e Vescovi della Congregazione. Prima della sessione il Cardinale Prefetto nomina un cardinale ponente come relatore della causa e gli altri prelati della Congregazione esprimono il loro parere per mezzo della votazione. Nel corso della sessione la Congregazione elabora il suo parere definitivo da riferire al Papa.
4. Decisioni del Papa
Al Cardinale Prefetto della Congregazione compete di riferire al Santo Padre le cause esaminate: la santità o il martirio del Servo di Dio e il miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio o del Beato. All'udienza privata il Cardinale Prefetto presenta al Santo Padre una lettera di udienza, nella quale riassume l'intero processo. Tale richiesta viene composta dalle seguenti parti:
- i dati e le circostanze più rilevanti della vita e dell'attività o del martirio del Servo di Dio;
- un breve rapporto riassuntivo su ciascuna fase del processo;
- la richiesta ufficiale del Cardinale Prefetto nella quale chiede al Papa di accettare il parere del Congresso ordinario della Congregazione e di ordinare la promulgazione del decreto della Congregazione che proclama la decisione positiva del Papa.
Nei processi riguardanti i martiri la loro beatificazione non richiede alcun miracolo, mentre nei processi di confessori della fede l'inchiesta sul miracolo presunto può cominciare dopo che il Papa abbia riconosciuto la santità del candidato. Non si può iniziare l'inchiesta sul miracolo prima della decisione papale. Si può procedere alla beatificazione dei confessori della fede dopo l'inchiesta sul miracolo e il suo riconoscimento dal Papa.
Ecco la formula pontificia tradizionale della beatificazione:
Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello N, di molti altri Fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, concediamo, con la nostra Autorità Apostolica, che il Venerabile Servo di Dio N, d'ora in poi possa essere chiamato Beato, e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, ogni anno, nel giorno della sua nascita al cielo: il (la data). Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La Congregazione esamina la santità o il martirio soltanto prima della beatificazione, prima della canonizzazione no. Per quanto riguarda i martiri e i confessori della fede per procedere alla canonizzazione è sufficiente un miracolo riconosciuto insieme al completamento della venerazione del beato, il tutto dopo la beatificazione.
Ecco la formula pontificia tradizionale della canonizzazione:
Ad onore della Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e definiamo Santo il Beato N e lo iscriviamo nell’Albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa esso sia devotamente onorato tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.